1. Presso l'ispettorato generale per l'istruzione artistica del Ministero dell'istruzione, è istituito un «elenco professionale degli insegnanti di danza», nel quale sono iscritti tutti coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 20, comma 1 e quanti hanno superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 20, comma 2.